(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  42
                        dell'11 ottobre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394  (Legge  quadro  sulle  aree
protette); 
  Vista la legge regionale 11 agosto 1997,  n.  65  (Parco  regionale
delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio); 
  Vista la legge regionale 18 novembre 1998, n. 81  (legge  regionale
11 agosto 1997, n. 65 - Istituzione dell'Ente  per  la  gestione  del
Parco  regionale  delle  Alpi  Apuane.  Soppressione   del   relativo
consorzio. Norma transitoria); 
  Vista la legge regionale  19  marzo  2015,  n.  30  (Norme  per  la
conservazione     e     la     valorizzazione     del      patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n.
24/1994, alla legge regionale n. 65/1997,  alla  legge  regionale  n.
24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010); 
  Considerato quanto segue: 
    1. il Consiglio direttivo del Parco regionale delle  Alpi  Apuane
ha approvato, con deliberazione 30 novembre 2016, n. 21 (Piano per il
Parco delle Alpi Apuane - Approvazione), il piano riguardante  l'area
parco e le aree contigue non interessate da attivita' estrattiva; 
    2. la Comunita' del parco delle Alpi Apuane, con deliberazione 30
giugno 2017, n. 12, ha richiesto,  in  considerazione  della  mancata
partecipazione  del  Comune   di   Pescaglia   al   procedimento   di
approvazione del piano stralcio del Parco delle Alpi Apuane approvato
dal Consiglio direttivo,  l'avvio  del  procedimento  di  variante  e
contestualmente un intervento  legislativo  volto  a  sospendere  gli
effetti dello stesso  piano  stralcio  nelle  more  dell'approvazione
della variante stessa; 
    3. ritenuto necessario garantire  la  valutazione  di  tutti  gli
interessi sostanziali nell'ambito della procedura di approvazione del
piano con riferimento  alla  particolare  situazione  in  cui  si  e'
trovato il Comune di Pescaglia; 
    4.  l'esigenza,  che  il  Comune  di   Pescaglia   possa   essere
temporaneamente escluso dagli effetti prodotti dall'approvazione  del
piano stralcio del  parco  fino  all'approvazione  di  una  specifica
variante  che  terra'  conto  anche  degli  interessi   riconducibili
all'intero territorio comunale; 
    5. analoga situazione hanno  evidenziato  i  Comuni  di  Borgo  a
Mozzano e di Piazza al Serchio, con note dei  rispettivi  sindaci  in
data 25 e 26 settembre 2017; 
    6. e' necessario prevedere l'entrata in vigore  anticipata  della
presente  legge  in  considerazione   dell'urgenza   dell'avvio   del
procedimento relativo alla  variante  al  piano  stralcio  del  Parco
regionale delle Alpi Apuane e dell'esigenza di sospendere gli effetti
del  piano  stralcio  relativamente  al  territorio  dei  Comuni   di
Pescaglia, Borgo a Mozzano e Piazza al Serchio; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni transitorie al piano stralcio del Parco regionale  delle
                             Alpi Apuane 
 
  1. Fino all'approvazione della variante al piano stralcio del Parco
regionale  delle  Alpi  Apuane,  approvato  con   deliberazione   del
Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016: 
    a) per il Comune di Pescaglia, le aree del parco  delimitate  dal
piano  stralcio  in  espansione  rispetto  all'allegato  della  legge
regionale 18 novembre 1998, n. 81 (legge regionale 11 agosto 1997, n.
65 «Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco  regionale  delle
Alpi  Apuane.  Soppressione   del   relativo   Consorzio»   -   Norma
transitoria), sono escluse dal territorio del  parco  e  classificate
come  aree  contigue  di  parco  e  sono  sottoposte  alla   relativa
disciplina; 
    b) per i Comuni di  Borgo  a  Mozzano  e  Piazza  al  Serchio  e'
ripristinato l'originale perimetro dell'area contigua del parco  come
risultante dall'allegato della legge regionale n. 81/1998. 
  2. Limitatamente alle aree individuate ai sensi  del  comma  1,  la
cartografia del piano stralcio del parco approvato con  deliberazione
del Consiglio direttivo 21/2016 e' sostituita  dalla  cartografia  di
cui agli allegati A, B e C della presente legge.